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Legge 27/12/2002 n. 29020. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonchč le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della Legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 21. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unitā previsionale di base "Calamitā naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge 2 maggio 1990, n. 102. 22. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilitā "Tesoro" (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilitā "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 23. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unitā previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unitā previsionali di base del medesimo centro di responsabilitā. 24. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilitā "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivitā poste in essere dalla Commissione nazionale per la paritā e le pari opportunitā tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. 25. Ai fini dell'attuazione del Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unitā previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilitā "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle competenti unitā previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennitā e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 27. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unitā previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482. 28. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2003 alle unitā previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivitā finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivitā" di pertinenza del centro di responsabilitā "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 29. Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2003, č stabilito in 420. 30. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della Legge 1š dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilitā "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. 31. Per l'anno 2003 l'Amministrazione dei monopoli di Stato č autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchč a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del Regio Decreto-Legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla Legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformitā degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1). 32. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unitā previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 34. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unitā previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e l'unitā previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 35. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unitā previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, i fondi per il funzio- 36. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a riassegnare alle pertinenti unitā previsionali di base delle amministrazioni interessate le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, rivenienti dalle risorse derivanti dalle licenze UMTS, ai fini dell'utilizzazione per la prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 37. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad assegnare alle pertinenti unitā previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unitā previsionale di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonchč per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative. 38. In relazione al trasferimento di funzioni, competenze e risorse in materia di servizi tecnici nazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a trasferire, con propri decreti, le somme iscritte nelle unitā previsionali di base del centro di responsabilitā "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alle pertinenti unitā previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2002, relative alle unitā previsionali di base di pertinenza del centro di responsabilitā "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione alle pertinenti unitā previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza. 39. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la allocazione delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge 1š agosto 2002, n. 166, nel pertinente centro di responsabilitā dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Art. 3. (Stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attivitā produttive, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unitā previsionali di base "Restituzione di finanziamenti" e "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di responsabilitā "Imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Fondo investimenti - incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Imprese" dello stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica. |
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